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Luoghi pubblici e Uffici comunali: aperture e chiusure

Pubblicato il 11 Mar 2020

Luoghi pubblici e Uffici comunali: aperture e chiusure

Tutta l’Italia è Zona Protetta. Le nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, estese a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile.

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al 3 aprile, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 9.3.2020:

  • impone di evitare ogni spostamento, tranne quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e spostamenti per motivi di salute.

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  • raccomanda fortemente ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante e di non andare al Pronto Soccorso
  • impone alle persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione. Con riferimento al Comune di Firenze: le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati o probabili di Covid-19 e che facciano ingresso in Toscana, o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, devono procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza al proprio medico o pediatra (ore 8-20) o al numero istituito per i comuni dell’Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055 5454777 (ore 8-20) – rientrocina@uslcentro.toscana.it
  • vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione Toscana è disponibile il numero verde 800 556060 (scegli opzione 1), attivo dal lunedì al venerdì ore 9-18.

Inoltre, sempre fino al 3 aprile:

  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività extrascolastiche rivolte a bambini, ragazzi e genitori. Sono sospesi i corsi universitari.
  • sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese le cerimonie funebri
  • è sospesa l’apertura dei musei, delle biblioteche, del Bibliobus, dell’archivio storico e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi  natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato.
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
  • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sospensione dell’attività in caso di violazione
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse; in particolare restano aperti punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • sono aperti medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali all’interno di centri commerciali e di mercati, solo nei giorni feriali non prefestivi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

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